Modello 730

Modello 730

 
Invio file telematico
Detrazioni d'imposta

Il pulsante sottostante consente di inviare, prelevare e visualizzare in tempo reale le dichiarazioni, complete del visto di conformità. Sarà inoltre segnalata, suddivisa per gravità, ogni eventuale incongruenza o errore presente sulla dichiarazione.


Per il corretto funzionamento del pulsante Gestione 730, RED e ISEE è necessario:
  • essere registrati come Soggetti incaricati di CAF Do.C.
  • avere installato il software di collegamento Dot Com Help
  • aprire la porta 10000 del proprio firewall verso l'indirizzo IP 213.215.166.35
Il Modello 730 è una dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai contribuenti che risultano essere nel 2010 lavoratori dipendenti, pensionati, o comunque percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Essi si possono rivolgere al proprio Sostituto d'imposta[1] (qualora sia disponibile a prestare assistenza fiscale), ad un Centro di assistenza fiscale o presso un professionista abilitato all'invio telematico.

La presentazione della dichiarazione Modello 730/2010 può essere anche effettuata da lavoratori con contratto a tempo determinato, con durata inferiore all'anno:
  • al proprio Sostituto d'imposta, quando il rapporto di lavoro dura dal mese di aprile al mese di luglio 2010;
  • ad un CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2010 e si conoscono i dati del Sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. In questa ipotesi rientrano anche i dipendenti della scuola che abbiano un contratto dal mese di settembre dell’anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell’anno successivo.
Modello 730/2010, vantaggi per il contribuente:
  • il rimborso o l'addebito dell'imposta IRPEF direttamente sulla busta paga (o sul cedolino della pensione) di competenza del mese di luglio per i lavoratori dipendenti e a partire dal mese di agosto o settembre per i pensionati;
  • l'adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello 730/2010;
  • l'apposizione da parte di un CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi.
Il Modello 730/2010 permette di dichiarare:
  • redditi di lavoro dipendente e di pensione (rilevabili dal modello CUD );
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il contribuente, che presenta il Modello 730 "Pre-compilato", non deve alcun corrispettivo al Centro di Assistenza Fiscale, come disciplinato dal paragrafo 3.2 dalla Circolare n. 16/E del 27 marzo 2010 . Il CAF effettuerà il controllo della documentazione, ai fini dell' apposizione del visto di conformità e successivamente invierà la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Novità per il 2010

Qui di seguito sono elencate alcune delle novità più salienti sulla compilazione del Modello 730/2010:
  • la possibilità di fruire della detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo di immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione a partire dal 1° luglio 2008;
  • la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;
  • la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibile in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009;
  • la proroga della detrazione d’imposta nella misura del 19% per le seguenti spese: spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti, spese sostenute, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblici locale, regionale e interregionale;
  • la proroga per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido;
  • la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per l’incremento della produttività di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi;
  • la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;
  • la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione e del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati ai risparmio energetico degli edifici esistenti, e in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue.

Modello 730/2010 integrativo e Modello Unico Integrativo

Se si riscontrano errori e/o omissioni oltre il termine di presentazione della dichiarazione, il contribuente può procedere alla correzione con la:
  • presentazione del Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre:
    • un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor debito d’imposta o un imposta invariata (ad esempio oneri detraibili o deducibili non considerati, ritenute non scomputate, detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute, correzioni di dati, che non modificano la liquidazione delle imposte ma non riguardano i dati del sostituto d’imposta). In questo caso si deve indicare il codice 1;
    • la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 2;
    • un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor debito d’imposta o non modifica l’imposta e la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 3.

    Il Modello 730 integrativo è comunque presentato al CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal Sostituto d’imposta.

    La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730/2010 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4.

  • presentazione di un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
    Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l'anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l'errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello Unico comportino un minore credito o un maggiore debito d' imposta (ad esempio l'omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d'imposta. Egli potrà avvalersi dell’istituto del "Ravvedimento operoso".
    Attualmente CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non gestisce la compilazione e la presentazione del Modello Unico.

Documenti utili:

Normativa

  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di Assistenza fiscale (norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.), sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1999, n. 174;
  • Decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisone della disciplina dei centri di assistenza fiscale.
  • Decreto legislativo 31 maggio 1999 n. 164, regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  • Provvedimento di approvazione del 15 gennaio 2007, approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2007 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
  • Legge 14/2009, art. 35 commi da 8 a 13.

Circolari e Risoluzioni


[1]Il Sostituto d'imposta può prestare l'assistenza fiscale diretta tramite i propri uffici (o tramite convenzione con terzi) oppure tramite un CAF di cui è socio (ai sensi dell' art. 17 2° comma, decreto 31 maggio 1999 n. 164). Essere socio di un CAF presenta numerosi vantaggi:
  • i Modelli 730 dei propri dipendenti recheranno il visto di conformità;
  • il Sostituto d'imposta deve esclusivamente effettuare le operazioni di conguaglio sulla base dei dati trasmessi dal CAF;
  • i Modelli 730 saranno inviati all'Agenzia delle Entrate direttamente dal CAF;
  • eventuali sanzioni saranno indirizzate direttamente al CAF.
I Sostituti d'imposta che desiderano diventare Soci del CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono consultare la sezione Socio.