Imposta Comunale sugli Immobili
L'ICI, imposta comunale sugli immobili, è la prima delle imposte
con le quali si è attribuita una maggiore autonomia impositiva ai Comuni; è dovuta per il possesso di fabbricati, aree
edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato.
Il calcolo dell'ICI avviene in relazione alle caratteristiche degli immobili e alla situazione di possesso ed è pagata a ciascun Comune in cui è sito l'immobile stesso.
Calcolo ICI
Per i
fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%; per i soli fabbricati classificati nel gruppo catastale B, la rendita deve essere rivalutata di un ulteriore 40%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli opifici, alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Pagamento ICI
Il pagamento dell'
ICI può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno (nel qual caso l'importo verrà effettuato applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso); oppure in due rate (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre) così determinate:
- la prima rata (pari al 50%) calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Con l'art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, è stata approvata la norma di esenzione al pagamento dell'ICI a favore dell'unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
I contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma, non sono tenuti a corrispondere l'ICI sull'abitazione principale già a decorrere dal versamento in acconto per l'anno 2008.
L'esenzione viene riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.
Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.
I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione come per esempio, possono:
- considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
- prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
- introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione;
- deliberare la riscossione dell'imposta tramite bollettino postale o mediante Modello F24.
Le aliquote ICI e le detrazioni sono estrapolate dal sito dell'Istituto per la finanza e l'economia locale.
Dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI va consegnata entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi al comune di residenza.
Si ha l'obbligo di presentare la dichiarazione se nell'anno precedente a quello d'imposta si è verificato uno dei seguenti eventi:
- acquisto o cessione di un terreno;
- acquisto o cessione di un fabbricato;
- costituzione o estinzione di un diritto reale;
- stipulazione di un contratto di locazione finanziaria;
- attribuzione o variazione della rendita catastale derivante da modifiche strutturali;
- decesso del contribuente;
- immobile diventato abitazione principale o che ha perso la connotazione di abitazione principale.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni. Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
Normativa
- Risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.
- Decreto legge n. 93 del 28/05/2008. Esenzione ICI prima casa.
- Risoluzione n. 11-DF 10 aprile 2008. Imposta comunale sugli immobili (ICI). Artt. 6, comma 3-bis e 8, comma 2-bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Detrazioni per abitazione principale. Quesiti.
- Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008. Quesiti su ulteriori detrazioni per abitazione principale.
- Risoluzione n. 154-E del 15 aprile 2008. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dell’ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall’articolo 1, commi 5 e 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- Provvedimento Agenzia delle Entrate in materia di versamento ICI.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Esenzione di cui all'art. 7, lettera h). Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
- Art. 10 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 ed art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Chiarimenti in ordine al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili.
- Decreto legge del 04/06/2006 n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la nazionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- Nota 1184 del 31.01.2007. Art. 1, comma 175 della legge 27.12.06 n. 296 - abrogazione dell'art. 59, comma 1, lettera n del D.lgs 15.12.97 n. 446.
- Provvedimento 26.04.2007. Termini e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al relativo versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/2007.
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