Il CAF
L'autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva
di certificazione) è la facoltà riconosciuta direttamente
al cittadino di dichiarare propri fatti, stati e qualità
personali, anziché presentare la specifica documentazione.
Tale dichiarazione, redatta secondo le modalità
del DPR 445/00, prende il posto del certificato relativo al fatto
dichiarato, con la stessa validità temporale dell'atto sostituito
(art. 6 DPR 403/98). Essa va presentata in carta semplice, non richiede
autentica di firma né bollo e ha validità anche se
presentata da cittadini europei, oltre che italiani. Possono presentare
l'autocertificazione anche i cittadini extracomunitari in possesso
di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili
dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Il cittadino è responsabile di quello
che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione
falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria,
può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici
ottenuti con l'autocertificazione.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di
accettare le autocertificazioni, riservandosi la possibilità
di controllo e verifica nel caso di dubbi sulla veridicità
del contenuto e la richiesta di certificati da parte delle amministrazioni
e dei servizi pubblici, nei casi in cui è consentita l'autocertificazione,
costituisce violazione dei doveri di ufficio (art. 328 del Codice penale).
L'autocertificazione non può essere utilizzata
nei rapporti con l'autorità giudiziaria nello svolgimento
di funzioni giurisdizionali.
L'autocertificazione può anche essere
presentata ai privati, se questi decidono di accettarla (in
questo caso l'accettazione non è un obbligo ma una facoltà).
E', infatti, sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio
dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.
Nel caso di temporaneo impedimento per ragioni
di salute di colui che deve effettuare un'autocertificazione, il
coniuge o un parente prossimo (genitori, figli o in mancanza parenti
fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse.
La dichiarazione, va resa indicando l'esistenza di un impedimento
temporaneo, davanti ad un pubblico ufficiale che accerta l'identità
della persona che ha fatto la dichiarazione.
L'introduzione dell'autocertificazione comporta notevoli vantaggi per il cittadino, il più importante
dei quali è l'eliminazione dei certificati da parte della Pubblica Amministrazione.
Cosa si può certificare:
- Dati anagrafici e di stato civile;
- Nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti politici;
- Stato civile;
- Esistenza in vita;
- Nascita dei figli;
- Morte del coniuge;del genitore;del nonno;del figlio;del nipote;
- Maternità;paternità;
- Separazione o comunione dei beni;
- Stato di famiglia;
- Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile;
- Titoli di studio e qualifiche professionali;titolo di studio;qualifica professionale;
- esami sostenuti;
- Titolo di specializzazione;
- Titolo di abilitazione;
- Titolo di aggiornamento;
- Titolo di qualificazione tecnica;
- Titolo di formazione;
- Situazione economica;fiscale e reddituale;
- Reddito;
- Situazione economica;
- Assolvimento obblighi contributivi;
- Possesso e numero di codice fiscale;
- Possesso e numero di partita IVA;
- Tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- Posizione di familiare fiscalmente a carico;
- Posizione giuridica di legale rappresentante;
- Tutore;
- Curatore;
- Non aver riportato condanne penali,
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Posizione agli effetti degli obblighi militari;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di casalinga;
- Qualità di studente;
- Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
Cosa NON si può autocertificare:
- Pratiche per contrarre matrimonio;
- Rapporti con l'autorità giudiziaria;
- Atti da trasmettere all'estero;
- Certificati sanitari e veterinari;
- Certificati di conformità CE;
- Certificati di marchi e brevetti.
Per tali documenti l'autocertificazione non è ammessa ma devono essere esibiti i
tradizionali certificati.
E' possibile dichiarare che un documento è conforme all'originale nei seguenti casi:
- Copia di documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
- Copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e/o di servizio;
- Copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Possono essere attestate con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà tutte le altre qualità personali,
le situazioni e i fatti a conoscenza dell'interessato, e non contenute
nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex.
dichiarazione di essere erede, proprietario o affittuario di appartamento,
ecc.). Se la dichiarazione sostitutiva è collegata ad una
domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve
essere autenticata e non si applica la marca da bollo, deve essere
firmata davanti all'addetto a ricevere la documentazione, oppure
inviata per posta o per fax insieme alla fotocopia del documento
d'identità di colui che firma. Nel caso in cui la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà non sia collegata ad alcuna
domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può
essere inviata per posta o tramite altra persona.
Per quanto riguarda l'utilizzo, questa dichiarazione segue le regole di utilizzo indicate
per l'autocertificazione.